Comunicazione n° 264 Modalità di fruizione delle ferie del personale docente a tempo determinato

COMUNICAZIONE N. 264 -  a.s. 2024/2025

AI DOCENTI A TEMPO DETERMINATO

AL DSGA

ALL’ALBO ON LINE

Oggetto: Modalità di fruizione delle ferie del personale docente a tempo determinato

VISTO l’Art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) in quale recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8, modificato dall’art. 54 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) il quale recita: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. […] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”; 

VISTO l’art. 38 del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21 il quale recita: “Art. 38 Ferie 1. L’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: “15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”; 

VISTA l’ordinanza della Cassazione, Sez. Lav., n. 16715/2024;

VISTA la Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019/21 che testualmente recita: “In relazione a quanto previsto all’art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio,risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012. 

In considerazione di quanto premesso con la presente, tutto il personale a tempo determinato è invitato a presentare domanda volontaria di ferie per tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche stabilite dal calendario regionale ed eventualmente dal Consiglio d’Istituto, nonché nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate), pena la perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. 

Si forniscono le seguenti indicazioni operative: 

1. Periodi di fruizione: 

I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali: 

I. vacanze natalizie; 

II. vacanze pasquali; 

III. ponti e festività; 

IV. periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate). 

2. Ferie durante l’attività didattica: 

È possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:

 I. le ferie devono essere state maturate;

II. la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione. 

3. Docenti con contratto fino al 30 giugno: 

I. Devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni; 

II. In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all’indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile. 

4. Docenti con contratto fino al 31 agosto: 

Non si procederà all’erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate. 

5. Supplenti brevi e saltuari: 

Le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative. 

Comunicazione importante: sentenza della Cassazione e implicazioni per i docenti a Tempo Determinato con contratto fino al 30 giugno. 

Si richiama l’attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla recente sentenza della Corte di cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie: si sottolinea l’importanza di richiedere esplicitamente le ferie, l’istituto non può assegnarle automaticamente; come detto sopra si precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie - a fronte dell’informazione adeguata della scuola - durante i periodi di sospensione delle lezioni fa perdere il diritto all’indennità sostitutiva. 

Si invita – alla luce di tutto questo - il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate. Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l’efficienza e la continuità del servizio scolastico. Per eventuali chiarimenti o casi particolari, si prega di rivolgersi all’ufficio del personale dell’istituto

Frosinone 23/12/2024

 

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Rosaria VILLANI

Allegati

annotazione_Comunicazione n° 264 Modalità di fruizione delle ferie del personale docent.pdf