Comunicazione n° 330 Gestione dei casi di bullismo e di cyberbullismo da parte delle istituzioni scolastiche

COMUNICAZIONE N. 330  A.S. 2023/2024

 

Agli STUDENTI, ai GENITORI/TUTORI 

Ai DOCENTI

AGLI ASSISTENTI SPECIALISTICI

AL PERSONALE ATA

AL DSGA

ALL’ALBO ON LINE

 

Oggetto:  Gestione dei casi di bullismo e di cyberbullismo da parte delle istituzioni scolastiche

Si comunica che  L’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, Direzione generale, ha emanato la Nota 3212 del 15 Gennaio 2024, per la gestione dei casi di bullismo e di cyberbullismo da parte delle istituzioni scolastiche, di cui si riporta un abstract:

“Occorre premettere che per contrastare il bullismo e il cyberbullismo in modo efficace è necessario prevenirne le manifestazioni, promuovendo lo sviluppo dell’empatia e del comportamento prosociale nelle alunne e negli alunni di ogni fascia di età, ponendo attenzione agli aspetti relazionali e seguendo le indicazioni fornite dalle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e di Cyberbullismo, la cui più recente versione è stata emanata con Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 0000018 del 13/01/2021. 

Azioni da compiere: 

1. raccolta della segnalazione e presa in carico del caso; 

2. approfondimento della situazione per definire il fenomeno; 

3. gestione del caso con scelta dell’intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie); 

4. monitoraggio della situazione e dell’efficacia degli interventi. Nello stesso paragrafo si ricorda che “in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l’evento all’autorità giudiziaria”. 

Le azioni da intraprendere quando si verificano episodi di bullismo o di cyberbullismo sono di varia natura, perché toccano aspetti legati ai processi educativi, aspetti di natura disciplinare e aspetti legali, che si possono così riassumere: 

a) Accertamento dei fatti 

Il personale scolastico che assiste (e ovviamente interviene) o riceve segnalazioni di episodi di bullismo o di cyberbullismo deve informare immediatamente il Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico, ricevuta, tramite comunicazione del personale dipendente, dei genitori degli alunni, di terzi, o degli organi di informazione, o in qualunque altra maniera, notizia di un presunto caso di bullismo deve esperire, con la riservatezza del caso, un’istruttoria volta ad accertare i fatti, preoccupandosi prima di tutto di proteggere la vittima.

b) Segnalazione di eventuali reati perseguibili d’ufficio all’Autorità Giudiziaria 

Com’è noto, l’art. 361 cp obbliga il pubblico ufficiale (qualifica definita dall’art. 357 cp) a denunciare all’Autorità Giudiziaria un reato perseguibile d’ufficio di cui abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni. L’art. 361 punisce non solo l’omissione, ma anche il ritardo nella denuncia. E’ da tenere presente che la segnalazione all’A.G. deve essere inoltrata anche se l’autore del reato non ha ancora compiuto il 14° anno di età. Questo perché, anche se i minori di 14 anni non sono imputabili (art. 97 cp), nei confronti di un infraquattordicenne il Giudice del Tribunale per i Minorenni potrebbe adottare una misura amministrativa, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 448/1988. 

c) Accertamenti relativi ad eventuali responsabilità degli adulti incaricati della vigilanza degli alunni.  

Il Dirigente Scolastico deve accertare se, al verificarsi di episodi di bullismo o di cyberbullismo, vi sia stato un difetto o un’omissione di vigilanza da parte del personale scolastico (docenti o ATA). Al riguardo è da rilevare che spesso gli episodi avvengono “al cambio dell’ora”, o “durante la ricreazione”. E’ appena il caso di ricordare che la vigilanza sugli alunni deve avvenire senza soluzione di continuità, e pertanto il Dirigente Scolastico deve impartire disposizioni di servizio che regolamentino gli obblighi di vigilanza da parte del personale dipendente. Carenze nella vigilanza degli alunni possono configurare la culpa in vigilando ex art. 2048 cc, e, in sede penale, il reato di abbandono di minore ex art. 591 cp.  Anche su questi aspetti il Dirigente Scolastico deve effettuare un’istruttoria, e, ove vi sia stato un difetto di vigilanza, aprire e concludere procedimenti disciplinari per violazione degli obblighi di servizio. Con specifico riferimento al cyberbullismo, il personale scolastico deve vigilare sul rispetto del divieto di utilizzo di telefoni cellulari e smartphone a scuola. 

d) Attivazione delle compagnie assicuratrici 

Indipendentemente dal fatto che un comportamento si configuri o meno come reato, quando un alunno subisce un infortunio a causa di un atto di bullismo devono essere attivate le compagnie assicuratrici e le procedure per la denuncia degli infortuni scolastici previste dalla legge. 

e) Apertura di procedimenti disciplinari a carico degli alunni responsabili di atti di bullismo e di cyberbullismo 

Quando gli atti di bullismo sono compiuti da alunni di scuola secondaria di primo e di secondo grado è necessario, indipendentemente dal fatto che costituiscano o meno un reato, perseguirli formalmente in ambito disciplinare. 

Il Dirigente Scolastico, pertanto, svolta la necessaria attività istruttoria, deve aprire un formale procedimento disciplinare nei confronti dei responsabili, e affidare al competente Organo Collegiale la valutazione per l’irrogazione dell’eventuale sanzione disciplinare, seguendo il principio di gradualità e tenendo conto del fatto che, di fronte a condotte accertate di bullismo o di cyberbullismo, la sanzione disciplinare, proporzionata alla gravità della condotta, è un atto dovuto

Al riguardo si richiamano le disposizioni contenute nello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria emanato con D.P.R. n. 249/1988, modificato dal D.P.R. n. 235/2007, in particolare l’art. 4 comma 2 (“I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica”), il comma 5 (“Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica”), il comma 6 (che individua la competenza del Consiglio di Classe per le sanzioni che comportano l’allontanamento fino a 15 giorni, e del Consiglio di Istituto per quelle che comportano l’allontanamento superiore a 15 giorni e per quelle che comportano l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi). 

f) Interventi educativi e di supporto alla vittima 

Gli interventi educativi sono ovviamente i più importanti, costituendo la missione della Scuola, e qui vengono indicati per ultimi ma non in base a un ordine cronologico o di importanza. Tali interventi, ben descritti nelle più volte citate Linee di Orientamento, chiamano in causa anche la professionalità dei Docenti Referenti per gli episodi di cyberbullismo e di bullismo (art. 4 L. 71/2017 e Linee di Orientamento 2021) e dei Team Antibullismo e dei Team per l’Emergenza (Linee di Orientamento 2021).

E’ certamente utile, per la definizione delle strategie educative e per il miglioramento delle dinamiche relazionali, l’apporto, ove possibile, dello psicologo, tenendo presente, in ogni caso, che l’intervento di questo professionista, trattandosi di un operatore sanitario, richiede l’acquisizione del consenso informato sottoscritto da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale per gli alunni minorenni o dagli alunni stessi se maggiorenni (art. 24 e art. 31 del Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani). Si richiama nuovamente l’attenzione sulla priorità della tutela della vittima, sia per prevenire ulteriori episodi di vittimizzazione, sia per restituirle la serenità che la vita scolastica deve garantire. Pur non avendo la presente nota lo scopo di fornire indicazioni in merito agli interventi educativi, si segnala la necessità di intervenire nelle classi secondo un’ottica sistemica, in quanto gli episodi di bullismo, pur avendo degli autori, richiedono una presa di posizione anche da parte del gruppo dei pari, in cui a volte si annidano sostenitori del bullo o testimoni che non riferiscono ai docenti di essere a conoscenza degli episodi e non aiutano la vittima. Inoltre, nel trattare gli autori degli atti di bullismo e di cyberbullismo occorre non perdere di vista, da un lato, l’utilità delle sanzioni anche per stimolare l’assunzione di responsabilità da parte dei medesimi, dall’altro la necessità di evitare la stigmatizzazione, per non ostacolare i processi di recupero. Si raccomanda che i nominativi dei Referenti per il contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo di ogni Istituto scolastico siano resi noti all’utenza, rendendo così agevole il contatto con loro da parte di alunni, genitori e personale. Si ricorda infine che presso ogni Ambito Territoriale Provinciale è presente un Referente Provinciale per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, mentre presso questa Direzione Generale Ministero dell’istruzione e del merito Ufficio scolastico regionale per il Lazio operano un Referente Regionale, incardinato presso l’Ufficio III, e il Nucleo Operativo Regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo. 

Si riporta qui di seguito il nominativo del Referente Provinciale: 

Flavia Colonna - Referente Provinciale Ufficio VII – A.T.P. Frosinone; 

Per quanto non contenuto nella presente nota si rimanda alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

 

Frosinone, 15/01/2024

 

Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Rosaria VILLANI

Allegati

m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).0003212.15-01-2024.pdf